Il decreto legislativo 43/2025 – Revisione (o rivoluzione?) delle disposizioni in materia di accise

Il decreto legislativo 43/2025, adottato in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega 111/2023, interviene in un sistema – quello delle accise – che, seppure interessato negli ultimi anni da diversi adeguamenti specialmente nell’ambito della digitalizzazione, manteneva alcuni capisaldi storici che sembravano poter resistere a tutti i processi di innovazione che man mano stavano interessando altri settori.

Una delle novità più dirompenti è senza dubbio legata al tema delle garanzie, in quanto il decreto riconfigura completamente la disciplina legata agli esoneri cauzionali introducendo la figura del SOAC – soggetto obbligato accreditato – quale unico interlocutore al quale può essere riconosciuto l’esonero dal prestare cauzione, oltre che altri benefici finalizzati ad ottimizzarne l’operatività, nell’ottica di incentivare la compliance degli operatori e di avvicinare il settore delle accise a quello doganale, dove già da tempo è prevista la figura dell’operatore economico autorizzato AEO.

Lo storico criterio della cd. notoria solvibilità – che rimane in piedi per i soli prodotti di cui al Titolo III, es. bitumi e oli lubrificanti – viene dunque sostituito da nuovi parametri idonei a valutare l’affidabilità degli operatori economici, che prevedono l’esercizio dell’attività da almeno cinque anni, l’assenza di violazioni della normativa fiscale, una solida posizione economica, oltre che elevata professionalità ed organizzazione aziendale idonee a garantire la corretta gestione degli adempimenti nei confronti dell’amministrazione doganale.

Il decreto individua quattro tipologie di SOAC (PE – prodotti energetici, BA – bevande alcoliche, T – tabacchi, GE – gas naturale ed energia elettrica) e tre livelli di affidabilità (base, medio, avanzato) assegnati sulla base del punteggio risultante al termine dell’istruttoria, cui corrispondono diversi benefici (es. esonero cauzionale nella misura del 30%, 50% 0 100%).

Sempre in tema di garanzie, si segnala un generale onere per l’operatore economico di tempestivo adeguamento degli importi e di comunicazione, senza attendere che l’aggiornamento della cauzione prestata sia richiesto dall’ufficio delle dogane, cui spetta comunque il compito di monitoraggio e – in caso di inerzia dell’operatore – di intervento.  

Il decreto 43/2025 ridisegna, in maniera piuttosto speculare, anche i settori del gas naturale e dell’energia elettrica, prevedendo:

  • la sostituzione delle locuzioni “usi civili” e “usi industriali” in “usi domestici” e “usi non domestici”, prevedendo una specifica classificazione delle destinazioni rientranti negli usi domestici e lasciando in via residuale negli usi non domestici tutto ciò che non ricade nella prima casistica;
  • la rimodulazione dell’importo della cauzione da prestare, precedentemente fissata a 1/12 dell’accisa annua dovuta e ora prevista in misura pari al 15%;
  • la variazione della periodicità delle dichiarazioni di consumo, prevedendo dichiarazioni semestrali in luogo della precedente dichiarazione annuale (che potrà, a richiesta, essere concessa ai soggetti SOAC-GE di livello avanzato);
  • l’innovazione del sistema di versamento dell’accisa, prevedendo ratei di accisa determinati sulla base dei quantitativi di gas naturale ed energia elettrica venduti o autoconsumati, in sostituzione del precedente sistema che prevedeva rate di acconto costante sulla base dell’imposta versata l’anno precedente con conguaglio finale.

L’entrata in vigore del decreto è fissata al 1° gennaio 2026, salvo che per la disciplina SOAC che risulterà applicabile solo a valle dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze che ne definiranno le disposizioni attuative per l’attribuzione dei punteggi oltre che per l’individuazione di semplificazioni e facilitazioni che potranno essere concesse agli operatori in funzione del livello di affidabilità attribuito; , tra queste, al momento, sembrerebbe mancare un raccordo con la disciplina AEO, non essendo previsto né un allineamento delle percentuali di esonero né un riconoscimento – quantomeno parziale – dell’istruttoria già sostenuta in precedenza dai soggetti certificati AEO.

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