Nuovo anno, nuovo status

Il Dichiarante CBAM autorizzato

Dal 1° ottobre 2023 l’Unione Europea, grazie all’applicazione del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), ce la sta mettendo tutta per fermare, o quantomeno frenare, il cosiddetto “carbon leakage”. Questo fenomeno altro non è che la delocalizzazione produttiva di beni ad alta intensità di carbonio dall’UE verso quei paesi in cui le politiche climatiche sono presenti ma sono caratterizzate da un livello di severità ben minore rispetto a quelle europee.

Grazie al CBAM l’Unione Europea intende quindi stabilire un prezzo equo per il carbonio emesso durante la produzione dei sopra citati beni che entrano nel territorio europeo cercando così di favorire ed incoraggiare una produzione estera più pulita e più in linea con le politiche green ed eco-friendly. In altre parole, l’obiettivo è quello di stimolare il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra così da diminuirne la quantità. L’introduzione di questo nuovo meccanicismo, così come la sua applicazione, sta avvenendo in maniera graduale.

In un primo periodo, meglio conosciuto come periodo transitorio, agli operatori è stata richiesta la sola segnalazione delle emissioni di gas serra (emissioni dirette ed indirette) senza l’obbligo di acquistare o cedere certificati. Inoltre, i beni inizialmente colpiti sono stati quelli a maggior rischio di delocalizzazione quali cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzante, elettricità ed idrogeno. Fino a luglio 2024 la presentazione della dichiarazione è stata, possiamo permetterci di definire “semplice” in quanto era possibile, per calcolare le emissioni, fare affidamento ai valori di default che la Commissione Europea aveva predefinito.

Dall’eliminazione di questa possibilità sarà difficile associare la parola “semplicità” al concetto CBAM ma niente panico! È a tutti palese che la rendicontazione trimestrale CBAM si sta complicando e non di poco: si pensi semplicemente agli ostacoli di lingua, di fuso orario e di consapevolezza del funzionamento dello strumento, che gli importatori sono chiamati ad incontrare durante la fase di richiesta dei dati effettivi delle emissioni ai propri fornitori esteri. Fortunatamente per il lettore l’obiettivo di questo articolo non è quello di spaventare ancora di più gli operatori economici ma quello di approfondire un concetto che diventerà essenziale a partire dal 2026: lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”.

IL DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO

Sfogliando le definizioni riportate all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere scopriamo che il dichiarante CBAM autorizzato è una persona autorizzata da un’autorità competente in conformità dell’articolo 17. L’articolo 5 del suddetto Regolamento ci amplia la definizione sottolineando che con il termine “una persona autorizzata” ci si può riferire a:

  • un importatore stabilito in uno stato membro o
  • un rappresentante doganale indiretto (nel caso di nomina da parte di un importatore stabilito in uno stato membro o nel caso di importatore non stabilito in uno stato membro)

che, prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione, presenta una domanda di autorizzazione presso la propria autorità nazionale. Questa richiesta viene trasmessa all’interno della banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM, il registro CBAM.

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione contiene diverse informazioni relative al richiedente quali: a) il nome, l’indirizzo e il recapito; b) il numero EORI; c) la principale attività economica esercitata nell’Unione; d) la certificazione da parte dell’autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali; e) un’autocertificazione da parte del richiedente attestante l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l’anno della domanda, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica; f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall’autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti fino agli ultimi tre esercizi chiusi; g) una stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell’Unione suddivisi per tipo di merci, per l’anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l’anno civile successivo; h) se del caso, un nome e dei recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.

Una volta che la domanda di autorizzazione viene presentata diviene compito dell’autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito concederne la qualifica. Attenzione però, ci sono dei criteri molto rigorosi da soddisfare! Infatti, il richiedente per poter giovare di questo status deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. non deve aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, e in particolare non deve aver riportato condanne definitive per reati gravi in relazione alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
  2. deve dimostrare di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento;
  3. deve essere stabilito nello Stato membro in cui è presentata la domanda; e
  4. Gli deve essere stato attribuito un numero EORI a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Vi richiamano alla mente qualcosa questi criteri? Sicuramente sì e avete proprio ragione! Questi criteri sono molto simili a quelli che un operatore economico deve dimostrare di possedere qualora sia intenzionato a diventare un operatore economico autorizzato, AEO (Articolo 39 del Codice Doganale dell’Unione). Le autorità doganali quindi mirano a concedere questi rilevanti status solo ed esclusivamente a quei soggetti che sono in grado di certificare la propria affidabilità doganale, economica, e produttiva. Questa infatti viene valutata, in entrambe le pratiche, attraverso audit predisposti ad hoc.

LA DECISIONE DOGANALE

L’autorità competente ai fini della valutazione del soddisfacimento dei suddetti approfonditi criteri ha a disposizione 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso fossero necessarie informazioni integrative per la corretta e completa valutazione la stessa può richiederle al richiedente che in 30 giorni è tenuto a rispondere. La valutazione della domanda nei casi in cui sono richieste informazioni aggiuntive non può superare i 180 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Una volta concessa l’approvazione la Commissione informa il dichiarante CBAM autorizzato del numero di conto a lui assegnato. Ciascun dichiarante avrà accesso al proprio conto unico nel registro CBAM.

OBBLIGHI DEL DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO

Tutti i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno dichiarare ogni anno, per la prima volta entro il 31 maggio 2027 per l’anno civile 2026, la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

TRA OPPORTUNITA’ E RESPONSABILITA’

Cosi come l’Operatore Economico Autorizzato anche lo status di dichiarante CBAM Autorizzato una volta ottenuto potrà costituire per gli operatori economici un vero e proprio segno distintivo. Da un lato, di partner affidabile caratterizzato da un profilo di rischio molto basso e dall’altro di unico soggetto autorizzato dalle autorità nazionali competenti all’importazione di merci soggette alla regolamentazione CBAM. Il conseguimento di questo status rappresenta sicuramente un’opportunità professionale per tutti gli spedizionieri doganali ma se ragionassimo in termini di responsabilità? Sotto questo profilo il dichiarante CBAM autorizzato sarà soggetto ad una serie di responsabilità a livello operativo, legale e finanziario. I dichiaranti dovranno, innanzitutto, rimanere costantemente al passo con quella che è l’evoluzione della normativa; ricordiamoci che il CBAM è un meccanismo ancora relativamente nuovo che probabilmente subirà modifiche ed adattamenti anche nel breve periodo! Dovranno inoltre gestire, conservandoli accuratamente, i dati relativi alle emissioni di carbonio e soprattutto verificarne l’accuratezza. Errori nel processo di applicazione delle tariffe CBAM, ovvero dell’acquisto dei certificati necessari per coprire le emissioni di carbonio delle merci importate possono implicare multe, sanzioni ed avere quindi anche conseguenze legali.

Concludendo, se il termine semplicità in questo contesto lo dobbiamo abbandonare, i termini come accuratezza, trasparenza e affidabilità non possiamo in alcun modo dimenticarli! Solo un soggetto in grado di racchiudere nella sua attività queste peculiarità sarà in grado di cogliere la vera essenza dell’opportunità professionale che si cela dietro alla figura del dichiarante CBAM autorizzato.

  • Nuovo anno, nuovo status

    Il Dichiarante CBAM autorizzato Dal 1° ottobre 2023 l’Unione Europea, grazie all’applicazione del nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), ce la sta mettendo tutta per fermare, o quantomeno frenare, il cosiddetto “carbon leakage”. Questo fenomeno altro non è che la delocalizzazione produttiva di beni ad alta intensità di carbonio dall’UE verso quei…

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