Elementi di prova dal 2020 – Cessioni intra UE

di Redazione

Partiamo da una piccola premessa sulle fonti normative della UE. In sintesi l’Unione Europea si “esprime” a mezzo di atti giuridici. Questi possono essere vincolanti e/o non vincolanti ( questi ultimi sono i pareri e le raccomandazioni). Tra gli atti giuridici vincolanti ricordiamo:

  • Regolamenti
  • Direttive
  • Decisioni

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti.

La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a portata individuale, ossia vincolante solo per coloro cui è indirizzata.

Premesso ciò, appare evidente come le nuove prove legate alla dimostrazione di effettiva cessione intracomunitaria non siano “interpretabili o derogabili” ma risultano obbligatorie proprio per effetto del fatto che sono normate da un atto sovranazionale ( Reg. di esecuzione 282/2011).

E’ altrettanto vero che un Regolamento non è di per sé “fonte di perfezione assoluta” ma può esprimere anch’esso delle criticità e contraddizioni. E la modifica del RE 282/2011 ( prove di cessione intraUE) ne è la comprova.

Siamo certi che in questo periodo tutti noi riceviamo da diverse Associazioni di Categoria il Regolamento che ci dice come dobbiamo comportarci già dal primo gennaio. Non ripercorriamo lo schema ( che definirei un algoritmo più che un processo dettato dal buon senso) e vediamo come cautelarci il più possibile alla luce del fatto che alcune prove sono “tecnicamente” non producibili. Immaginiamo di effettuare una cessione intraUE con mezzi propri ( prendo la bicicletta da Trieste e consegno la merce a Capodistria). Va da sé che il cedente non potrà mai fornire uno degli elementi di prova di cui alla lettera a) per mancanza di documento di trasporto e fattura emessa dallo spedizioniere ( che non c’è).  Al pari, qualora il trasporto fosse a cura del cessionario, quest’ultimo dovrebbe fornire al cedente dei documenti che potrebbero essere contradditori al Regolamento 2016/679 sulla privacy (guarda caso anch’esso un regolamento, ma in questo caso “cane mangia cane”!).

E’ quindi inutile dilungarci sugli aspetti di controsenso del Regolamento in questione e vediamo come, perlomeno,  assecondarlo il più possibile al fine venga usata la massima ragionevolezza e proporzionalità – principi cardine della buona amministrazione – in sede di eventuale contraddittorio.

 

Alcuni suggerimenti

Se da un lato le vendite con condizioni di consegna “a destino” ( Es. DAP – trasporto a cura del cedente) sono quelle che in qualche modo assecondano il regolamento con più facilità ( è infatti più facile procurarsi copia del CMR timbrato a destino e fattura emessa dallo spedizioniere/vettore), la stessa cosa non si può dire per le vendite “EXW” ed “FCA”, dove il cedente mette a disposizione la merce al compratore spossessandosi così della stessa e perdendo quindi la sua tracciabilità. Tra l’altro, quest’ultimo caso, può essere anche quello della consegna della merce ad un  primo vettore che la consegna non direttamente al destinatario finale di altro Paese UE ma presso un’altra  casa di spedizioni per successivo inoltro.

Il suggerimento, nei casi quindi sia il cessionario a curare il trasporto è:

  • di conservare ciò che già oggi richiede l’Agenzia delle Entrate ( fattura, copia intrastat, incasso corrispettivo, corrispondenza, contratti, mail etc);
  • di avere cura nel farsi sottoscrivere la “dichiarazione di ricevimento merce” ( sotto viene riportato un fac simile);
  • di verificare il tracking elettronico per spedizioni via corriere;
  • di sensibilizzare il vettore che ritira la merce a fornirvi qualsiasi utile informazione su chi potrebbe essere il vettore effettivo che andrà in consegna presso altro paese UE ( se diverso da lui e già conosciuto);
  • di ottenere ogni altra utile informazione.

In conclusione:

L’entrata in vigore del Regolamento comunitario non può che rendere tutti gli attori in causa maggiormente attenti alla filiera documentale nel caso di scambi intracomunitari.  D’altro canto risulta altrettanto difficoltoso ( in alcuni casi impossibile) applicare il Regolamento così come adottato se non con la complicità di una maggiore apertura da parte dei nostri organi amministrativi. A tal proposito ci preme suggere la lettura della Risposta nr.100 del 08/04/2019 a seguito di un interpello davanti all’Agenzia delle Entrate e dove quest’ultima, ha ritenuto ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. 345/E/2007, n. 477/E/2008 e n. 19/E/2013, rilevando che le stesse sono conformi al nuovo articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011.

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