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Conciliazione: obiettivi e finalità

da Redazione / lunedì, 21 Marzo 2011 / Pubblicato il Professione e normativa

L’Istituto della mediazione e finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L’obiettivo è quello di decongestionare le aule giudiziarie.

Dal 20 marzo 2011 sarà obbligatoria utilizzare la mediazione nelle liti civili e commerciali in diverse materie  tra le quali:

contratti assicurativi, bancari e finanziari,divisioni,successioni, patti di famiglia, comodati,

La Conciliazione è prevista dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile   (Legge 69/2009)

Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:

1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;

2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:

3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

L’istituto della mediazione non può riguardare:

  • i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
  • i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
  • i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
  • i procedimenti in camera di consiglio;
  • l’azione civile esercitata nel processo penale.

Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi

Allegati: 2011-normativa-d-lgs-4-marzo-2010-n28

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