La Commissione europea ha definito la documentazione per attestare il paese di fusione e colata dell’acciaio soggetto al regolamento siderurgico UE. Dal 1° ottobre 2026 gli importatori devono indicare tale paese nella dichiarazione doganale e fornire elementi di prova che riportino anche il numero di colata. Il documento principale è il certificato di prova del produttore, o Mill Test Certificate. In mancanza dei dati richiesti o del certificato, le dogane possono valutare documenti alternativi, tra cui fatture, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori e documenti di produzione, purché contengano le informazioni necessarie. Dal 1° ottobre 2027 tali elementi saranno ammessi soltanto come integrazione del certificato. La novità richiede di coordinare i dati doganali con la documentazione della filiera di fornitura.
Vai alle indicazioni sulla fusione e colata dell’acciaio
Alcune immagini, traduzioni e sintesi possono essere state realizzate con ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.
I contenuti sono sottoposti a revisione e controllo editoriale umano
