Caso Rapera: limiti UE alla responsabilità solidale del rappresentante fiscale

Nella causa T-356/25, Rapera, il giudice dell’Unione ha chiarito l’applicazione degli articoli 204 e 205 della direttiva IVA al rappresentante fiscale. Il diritto UE non impedisce che un rappresentante, espressamente designato da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, sia individuato come debitore dell’IVA ai sensi dell’articolo 204. Diversa è la responsabilità solidale prevista dall’articolo 205: il principio di proporzionalità osta a un meccanismo automatico che non consenta di valutare il coinvolgimento del rappresentante, la sua conoscenza delle circostanze, la buona fede e le misure ragionevolmente adottate. La sentenza precisa inoltre che lo stesso soggetto non può essere contemporaneamente debitore ai sensi dell’articolo 204 e responsabile solidale ai sensi dell’articolo 205. Il principio è rilevante per strutture IVA e rappresentanti fiscali.

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