Il Regolamento Anasped

 

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REGOLAMENTO ANASPED

(modificato dall’Assemblea Straordinaria del 28 maggio 2016)

 

TITOLO I: SOCI 

ART. 1 

  1. Alla Federazione nazionale spedizionieri doganali Anasped aderiscono:
  • quali soci effettivi, associazioni ed organizzazioni di categoria, qualunque sia la loro forma giuridica, delle quali un doganalista o rappresentante doganale comunitario risulti titolare dell’impresa o ne ricopra la carica di amministratore, aventi competenza nel territorio della regione, nel quale sono insediati
  • quali soci sostenitori, i loro coadiutori ausiliari e/o tirocinanti, ed altre imprese associate la cui attività non contrasti con quella dell’Associazione
  • possono inoltre aderire, senza diritto di voto: i dipendenti, i collaboratori ed altre imprese associate la cui attività non contrasti con quella dell’Associazione
  1. Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno le associazioni e le organizzazioni aderenti dovranno comunicare il numero dei propri iscritti, unitamente ad eventuali variazioni dei nominativi dei propri associati.
  1. La denuncia degli iscritti fatta entro il 30 dicembre non produrrà effetto per l’anno successivo.

ART. 2

 Le domande di ammissione dei nuovi soci debbono essere prese in esame dal Consiglio direttivo della Federazione entro tre mesi dalla data della loro ricezione e l’esito dell’esame deve essere comunicato agli interessati entro quattro mesi dalla data di ricezione delle domande. Il rigetto della domanda deve essere motivato.

  1. In caso di rigetto i richiedenti possono ricorrere, entro 60 giorni dalla data della comunicazione del rigetto, al collegio dei probiviri. Questo dovrà pronunziarsi nei successivi 30 giorni dalla data della ricezione del ricorso stesso. Il rigetto del ricorso deve essere motivato.

ART. 3 

  1. Il pagamento delle quote di ammissione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell’avvenuta ammissione. Il pagamento dei contributi ordinari e straordinari deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
  1. Il pagamento dei contributi da parte dei soci morosi può essere dimostrato solo con la ricevuta di pagamento sul c/c bancario della Federazione o con la copia del bonifico bancario effettuato.
  1. Il consiglio direttivo su richiesta dell’associazione od organizzazione interessata può acconsentire al pagamento di due rate di pari importo. In ogni caso però l’intero ammontare dei contributi deve pervenire alla Federazione entro il 30 settembre di ogni anno.
  1. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello a cui i contributi si riferiscono, il Consiglio direttivo, con lettera raccomandata, mette in mora i soci che non abbiano provveduto al pagamento dei contributi. I soci in mora non hanno diritto al voto nelle assemblee e sono obbligati al pagamento di interessi nella misura di quelli legali, se richiesti dal consiglio direttivo.

ART. 4 

Nel caso che un contributo straordinario dovesse superare il 50% di quelli ordinari sarà richiesta la delibera assembleare con la consultazione dei soci della federazione o con risposta scritta. Il provvedimento, in questo ultimo caso, verrà assunto a maggioranza.

ART. 5 

Il consiglio direttivo prima di proporre all’assemblea l’esclusione di uno o più soci deve richiedere parere al collegio dei probiviri. Detto parere non è vincolante, ma di esso deve essere data comunicazione all’assemblea.

TITOLO II : ORGANI DELLA FEDERAZIONE 

ART. 6 

  1. L’assemblea dei soci è il massimo organo della Federazione.
  1. I rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni in assemblea devono essere doganalisti.
  1. Il computo del numero dei voti spettanti a ciascun socio è preventivamente controllato da una commissione costituita da tre membri eletti dall’assemblea.

ART. 7 

  1. La rappresentanza delle associazioni e delle altre organizzazioni di categoria in assemblea è esercitata dai rispettivi presidenti o da persona da essi delegati.
  1. Se nell’ambito della stesa regione esistono più associazioni od organizzazioni di categoria, ognuna di essa sarà rappresentata in assemblea dal proprio presidente.
  1. I presidenti delle associazioni e delle organizzazioni di categoria non possono assumere cariche incompatibili con gli scopi della Federazione o che ne pregiudichino il raggiungimento, ne appartenere ad associazioni che operino in contrasto con la Federazione. Particolari deroghe saranno deliberate dal consiglio direttivo sentito il parere del collegio dei probiviri

ART. 8 

Il voto viene espresso per appello nominale dai rappresentanti delle singole associazioni e organizzazioni, salvo diversa procedura all’uopo deliberata dall’assemblea

ART. 9 

I rappresentanti delle varie associazioni e organizzazioni di categoria possono iscriversi a parlare per una dichiarazione di voto

ART. 10 

Prima dell’assemblea, che deve deliberare sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, le associazioni e/o organizzazioni regionali, in conformità a quanto stabilito nell’art. 14 comma 2 dello statuto, i rappresentanti delle associazioni e organizzazioni devono depositare al presidente dell’assemblea, in busta chiusa, un elenco di 3 nominativi di candidati secondo un ordine di preferenza.

ART. 11 – Incompatibilità 

  1. E’ vietato ricoprire più cariche nell’ambito dell’organizzazione della Federazione agli iscritti delle associazioni ed organizzazioni aderenti.
  1. E’, inoltre, vietato ricoprire cariche e svolgere incarichi in altri organismi, associazioni o società, incompatibili con le finalità della Federazione o che, comunque, possano pregiudicare gli obiettivi statutari.
  1. In ogni caso, chi ricopre incarichi sia in altri organismi, associazioni o società, che nella stessa Federazione dovrà, comunque comunicarlo al consiglio direttivo, il quale provvederà, se del caso, a rilasciare idoneo nulla osta, sentito il parere dei probiviri.
  1. Qualunque pratica o questione non prevista dal regolamento dovrà venir discussa in assemblea.

ART. 12 

  1. Il presidente Federale onorario svolge tutte le funzioni che siano a lui delegate dagli organi della Federazione.

ART. 13…….. ARTICOLO ABROGATO 

ART. 14 

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo ed amministrativo della Federazione.
  1. Esso è composto da un rappresentante per ogni Associazione Regionale in qualità di membro effettivo ed un secondo rappresentante, con funzioni di membro supplente.
  1. Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Comitato Esecutivo per lo svolgimento di determinate azioni urgenti.
  1. Il Comitato Esecutivo è composto dai Vice Presidenti, dal Segretario e da due Consiglieri .
  1. L’operato del predetto comitato esecutivo deve essere portato a conoscenza di tutti gli organi della Federazione ed approvato dal Consiglio Direttivo .

ART. 15 

Se nel corso del previsto triennio della sua durata venissero a mancare alcuni consiglieri, il consiglio richiederà alle associazioni od organizzazioni interessate di procedere alla loro sostituzione.

ART. 16 

Ove per dimissioni od altre cause venissero a mancare oltre ¼ dei consiglieri in carica, il presidente del consiglio direttivo rimetterà il proprio mandato al presidente della federazione, che convocherà l’assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo.

ART. 17 

Il consiglio direttivo è convocato, con i revisori, dal proprio presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. E’, inoltre convocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti ovvero su richiesta del collegio dei Revisori oppure del collegio dei probiviri, nelle modalità previsto nell’art. 18 comma 2 dello Statuto, anche per posta elettronica certificata PEC.

ART. 18 

  1. Il vice Presidente vicario coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento durante tutto il
  2. I membri del consiglio direttivo possono segnalare al presidente gli argomenti che ritengono debbano essere sottoposti all’esame del consiglio per il loro inserimento all’ordine del giorno.

ART. 19 

Il rapporto con eventuali collaboratori della Federazione ed il relativo trattamento economico sono materie di competenza del consiglio direttivo.

ART. 20 

  1. Per ogni riunione del consiglio direttivo sarà redatto apposito verbale ad opera del segretario che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario, archiviato in apposito registro numerato
  1. Il verbale dev’essere inviato, entro 60 giorni, a tutti i Consiglieri e Revisori ed approvato, punto per punto, nel corso della riunione successiva.
  1. Ogni qualvolta in una riunione, venga deliberata un’iniziativa, nella riunione successiva dovrà essere dato debito conto dell’attuazione della stessa delibera.

ART. 21 

  1. Il Segretario
    • cura l’esecuzione delle deliberazioni, sia assembleari che del consiglio direttivo, e collabora con il Segretario Generale .
    • redige i verbali del Consiglio Direttivo in forma esaustiva, anche con l’ausilio di apparati riproduttori e/o persona esterna;
    • svolge tutte le mansioni di segreteria, compresa la corrispondenza, la predisposizione dei mandati di pagamento da sottoporre alla firma del Presidente e ne cura l’invio al Tesoriere;
    • cura la tenuta del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo
  1. Il vice segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 22 

  1. Il Tesoriere è il responsabile di tutti i valori della Federazione e ne garantisce la custodia.
  1. Egli controlla la contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti a mezzo di un libro cassa  informatico.

ART. 23 

  1. Il rimborso delle spese sostenute, per l’adempimento degli incarichi istituzionali, saranno gestiti dal C.D.
  2. Alla richiesta di rimborso devono comunque essere allegati copia del documenti di spesa originali.

ART. 24 

  1. Gli incassi e i pagamenti debbono effettuarsi a mezzo di un apposito conto corrente bancario.
  1. E’ consentito per le piccole spese di ordinaria amministrazione, quando non è possibile servirsi del conto corrente bancario, il materiale movimento di denaro, che dovrà comunque essere documentato.

ART. 25

 Il Tesoriere predispone, entro i termini previsti dallo Statuto, la bozza del Bilancio Consuntivo e quella del Bilancio Preventivo, da presentare al Consiglio Direttivo per la stesura definitiva.

ART. 26 

  1. Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza di quanto disposto dal Codice Civile
  1. Al termine di ogni anno il Collegio sottopone una relazione sul bilancio consuntivo all’esame dell’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo
  1. I Revisori che abbiano riscontrato irregolarità contabili od amministrative ne informano prontamente il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente della Federazione i quali, sentito il parere del Collegio dei Revisori, adottano gli opportuni provvedimenti di loro competenza.
  1. Il Collegio dei Revisori esercita ogni 3 mesi la funzione ispettiva sulla gestione amministrativa dell’Associazione in rapporto all’osservanza delle norme sia dello Statuto sia del presente Regolamento.

ART. 27 

  1. I Revisori possono adempiere alle loro funzioni sia collegialmente sia singolarmente.
  1. Essi si riuniscono collegialmente una volta all’anno per la relazione sul Bilancio Consuntivo che dovrà essere depositata preso la sede dell’Associazione in occasione dell’Assemblea che approva il Bilancio.
  1. I Revisori che abbiano esercitato ispezioni singolarmente sono tenuti a farne relazione al Presidente.

ART. 28 

  1. Le riunioni collegiali sono fissate dal Presidente del Collegio dei Revisori.
  1. La convocazione viene fatta mediante telefax o posta elettronica certificata PEC, purché ne sia verificata la provenienza e la ricezione, da inviarsi almeno dieci giorni prima.
  1. In caso di impedimento o partecipare a detta riunione collegiale, i revisori effettivi debbono fare conoscere tempestivamente al Presidente la loro indisponibilità ed il Presidente convocherà il Revisore supplente o, se del caso, tutti e due.

ART. 29 

Il collegio dei revisori è obbligato a tenere un libro contenente i verbali delle riunioni sia collegiali che delle ispezioni. 

ART. 30 

  1. Ai probiviri è demandato il potere di conciliare ogni contestazione che sorga in seno alla Federazione sia tra membri degli organi, sia tra soci, sia tra soci e Federazione e/o organi.
  1. Il loro intervento viene richiesto dal consiglio direttivo e le loro decisioni seguono le regole di ogni giudizio arbitrale.

ART. 31 

Il collegio dei probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il suo presidente o su richiesta degli altri componenti. Le riunioni collegiali debbono risultare da verbale trascritto su apposito libro.

TITOLO III
LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO 

Art. 32 

  1. I libri sociali che l’Associazione deve tenere sono:
    • il libro dei soci
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’assemblea
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori:
    • il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri:
    • il libro giornale della contabilità.
  1. I suddetti libri, prima di essere posti in uso, devono essere regolarmente vidimati a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 33 

  1. Il patrimonio della Federazione, le entrate ordinarie e straordinarie e la durata degli esercizi sociali sono quelli stabiliti dagli art. 21-22 dello Statuto.
  1. Per quanto concerne gli obblighi di carattere fiscale, trattandosi di ente non commerciale ad esclusiva attività istituzionale, opera sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione.

ART. 34

  1. Nel rispetto della normativa vigente ed al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse, l’organo amministrativo dell’associazione predispone il bilancio di esercizio entro novanta giorni dal termine dell’anno solare.
  1. Il bilancio consuntivo di esercizio è composto di tre documenti :
    1. il prospetto economico
    2. il prospetto patrimoniale
    3. la relazione di

ART. 35 

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere comunicati ai soci unitamente all’avviso di convocazione dell’assemblea che dovrà discuterli ed approvarli

ART. 36 

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua ratifica da parte dell’assemblea della Federazione e potrà essere modificato ogni qualvolta se ne presenterà la necessità dall’assemblea stessa con delibera presa all’unanimità.